[GUIDA] CRIPTOVALUTE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

LE CRIPTOVALUTE ENTRANO NEL QUADRO RW DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

A cura dell’Avv. Marco Pignatone Crypto Avvocato

Nell’Interpello n. 956-39/2018 (1), l’Agenzia delle Entrate, oltre a tornare ad occuparsi della tassazione delle #criptovalute, ha chiarito che la detenzione di valute virtuali dev’essere segnalata all’Amministrazione finanziaria attraverso la compilazione del #Quadro #RW.
Il quadro RW, presente nel Modello Redditi Pf, riguarda più genericamente la detenzione degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero.

Il Fisco ha precisato che il Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 (2), contenente la disciplina relativa al monitoraggio fiscale e recentemente modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017(3), prevede l’obbligo di compilazione del quadro RW a carico delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengano investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere. E, come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, par 1.3.1. (4) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

L’art. 4 del D.L. n. 167/1990, infatti, prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R., residenti in Italia, che nel periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti già indicati che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano considerati titolari effettivi dell’investimento.
Come anticipato, tra gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia sono comprese anche le valute estere. Non essendo di norma collocate tramite intermediari finanziari (che agirebbero da sostituti di imposta e finirebbero per esentare il contribuente dagli obblighi di monitoraggio), le valute estere sono soggette agli obblighi in questione, come previsto dalla citata circolare n. 38/E del 2013. Muovendo da tale premessa, l’Agenzia è giunta ad un ulteriore rilievo: secondo l’amministrazione finanziaria, infatti, lo stesso criterio deve applicarsi alle valute virtuali, che, conseguentemente, devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW.

Guida alla compilazione

  • Ecco quindi un esempio di come compilare il quadro RW (5):
  • Colonna 1: cod. 1 – Proprietà
  • Colonna 2: cod. 2 – Titolare effettivo
  • Colonna 3: cod. 14 – Altre attività estere di natura finanziaria (codice indicato nell’interpello sopra richiamato)
  • Colonna 4: sul punto l’interpello non ha fornito indicazioni. In attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia, si consiglia di non compilare il quadro. Altrimenti, nel caso in cui il contribuente detenga la valuta virtuale per il tramite di un exchange, si potrebbe indicare il codice Paese in cui ha sede legale l’operatore
  • Colonna 5: 100% – Quota di possesso
  • Colonna 6: cod. 1 – Valore di mercato
  • Colonna 7: valore delle cripto all’inizio del periodo d’imposta, determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale
  • Colonna 8: valore delle cripto al termine del periodo d’imposta, determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale
  • Colonna 9: le istruzioni prevedono che nella colonna debba essere indicato l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta, se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi. Non si ritiene pertanto da compilarsi nel caso di possesso di criptovalute
  • Colonne dalla 10 alla 17: da non compilarsi. Come chiarito nell’interpello, sul possesso di criptovalute non è dovuta l’IVAFE
  • Colonna 20: adempimento dei soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale
  • Si ricorda che la mancata compilazione del Quadro RW potrebbe determinare la comminazione delle sanzioni previste dall’art. 5 ovvero, a seconda delle fattispecie, dall’art. 12 del D.L. n. 167 del 28 giugno 1990, che statuiscono, in caso di violazione dell’obbligo dichiarativo, l’applicazione della sanzione che va dal 3% al 15% degli importi non indicati, con la previsione del raddoppio della penalità in caso di detenzione delle attività finanziarie in Paesi c.d. black list

Problematiche irrisolte

Nonostante le brevi considerazioni svolte dall’Agenzia nei propri documenti di prassi, vi sono numerose problematiche irrisolte sull’inserimento delle criptovalute nel quadro RW.
Un argomento molto dibattuto è se nel caso delle valute virtuali si applichi o meno la soglia dei 15 mila euro attualmente prevista per i conti correnti e i depositi bancari complessivi detenuti all’estero, soglia sotto la quale l’obbligo dichiarativo non scatta. Astrattamente, assimilando i wallet ai depositi bancari, la soglia minima dovrebbe trovare applicazione.

In un’ottica prudenziale, però, pare opportuno dichiarare anche modesti importi inferiori alla soglia indicata.
Inoltre, sempre nell’interpello n. 956-39/2018, l’Agenzia delle entrate non prende in considerazione la distinzione esistente tra chi possiede criptovalute detenendone la c.d. chiave privata e chi invece si avvale dei custodial wallet.
Quest’ultima ipotesi non sembra sovrapponibile al deposito di monete virtuali, dovendosi intendere più correttamente come un provider che fornisce uno strumento atto a consentire all’utente di conservare e trasferire la propria valuta virtuale.
La differenza appena tracciata, apparentemente di poco conto, è invero assai rilevante, poiché connessa al concetto di territorialità. Infatti, se la persona fisica residente in Italia detenesse direttamente la chiave privata, si potrebbe non configurare l’obbligo di compilazione del Quadro RW. Nel caso in cui, invece, utilizzasse un custodial wallet che gestisce le chiavi private e questi risultasse residente o domiciliato all’estero, sorgerebbe l’esigenza di adempiere agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale.

Considerazioni finali

La decisione da parte del Fisco di assimilare le valute virtuali alle valute estere non tiene conto della sostanziale differenza intercorrente tre le due: le valute estere – a differenza delle criptovalute – hanno sempre un collegamento con uno o più Stati esteri che, pur non essendone necessariamente gli emittenti, le riconoscono legalmente come mezzo di scambio. Le valute virtuali, invece, non hanno (o almeno non ancora) corso legale, non sono collegate ad altre monete aventi corso legale e non hanno neppure un loro valore intrinseco.
È sufficiente pensare al fatto che allo stato attuale nessuna delle principali autorità – si guardi ad esempio alla Corte UE, all’European Banking Authority, alla Banca d’Italia – qualifica le criptovalute quali monete o valute.
Al fine quindi di dare legittima considerazione alle criptovalute non si può fare a meno di procedere verso la creazione da parte del legislatore di una normativa ad hoc che tenga conto delle caratteristiche e delle peculiarità delle valute virtuali.

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FONTI

(1) https://www.coinlex.it/2018/04/21/interpello-n-956-39-2018/
(2) https://www.gazzettaufficiale.it/…/2…/06/19/140/so/28/sg/pdf
(3) http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn…
(4) http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do…
(5) Si vedano per maggiori indicazioni le Istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Pf 2019:
https://www.agenziaentrate.gov.it/…/Provvedimento+30012019+…

SI RINGRAZIA LA PAGINA FB Crypto Avvocato PER LA GENTILE CONCESSIONE DELL’ARTICOLO!